Le agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici sono confermate anche per tutto il 2019 e prevedono una detrazione IRPEF pari al 50% della spesa sostenuta e un’IVA ridotta che si attesta al 10% (4% per le nuove costruzioni adibite a prima casa). L’ecobonus può essere usufruito anche per gli impianti fotovoltaici con accumulo, ovverosia sistemi che consentono di accantonare l’energia prodotta per essere utilizzata in un secondo momento.
A beneficiare della detrazione sono i contribuenti (persone fisiche soggetti ad IRPEF), in qualità di proprietari o detentori (in virtù di un titolo giuridico idoneo a giustificare l’utilizzo dell’immobile), che hanno realizzato interventi di edilizia finalizzati al conseguimento di risparmio energetico installando impianti che utilizzano fonti rinnovabili.
L’ecobonus per il fotovoltaico è una misura agevolativa esplicitamente prevista dall’art. 16-bis comma 1 lett. h del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che consente di ridurre l’imposta IRPEF da versare al fisco. Se inizialmente la detrazione era pari al 36%, nel 2012 l’agevolazione è stata elevata al 50% per una spesa non superiore a 96 mila euro. Ciò significa che, entro tale soglia, è possibile ammortizzare i costi sostenuti per l’installazione di un impianto fotovoltaico per un importo pari alla metà di quanto effettivamente speso, il cui ammontare sarà ripartito in 10 quote annuali, ciascuna delle quali contribuirà alla detrazione IRPEF.
L’agevolazione per il fotovoltaico è stata estesa, con l’ultima manovra, ai lavori avviati fra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2019 che riguardano sia singole unità immobiliari (quali potrebbero essere una villetta, un appartamento, una mansarda, ecc…) che le pertinenze di edifici condominiali. In entrambi i casi, però, non si tratta di un beneficio destinato alle misure adottate per il risparmio energetico, quanto invece di un intervento di ristrutturazione edilizia, così come stabilito dalla stessa legge. Infatti lo stesso art. 16-bis (che disciplina il bonus per gli impianti fotovoltaici) si rivolge a tutte quelle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
Possono beneficiare della detrazione del 50% sulle spese per impianti fotovoltaici le seguenti categorie di contribuenti:
- proprietari di immobili;
- nudi proprietari, usufruttuari o titolari di diritto di uso e abitazione dell’immobile;
- locatari o comodatari che hanno in godimento un bene immobile;
- chi ha in godimento un diritto di superficie
ed alcune categorie di soci (di società semplici, di cooperative divise o indivise e imprenditori individuali). Per gli imprenditori individuali la detrazione spetta agli impianti costruiti su immobili che non rientrano fra quelli strumentali all’azienda.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici installati su pertinenze condominiali, beneficiari dell’agevolazione sono i condomini che hanno contribuito alla spesa. Costoro possono detrarre la quota di spesa a loro imputabile se effettivamente versata per partecipare ai lavori di riqualificazione energetica. Il condomino che non ha contribuito all’installazione dell’impianto non ha diritto ad alcuna agevolazione.
Ulteriori agevolazioni sono previste in tema di IVA che, per l’installazione di impianti fotovoltaici, è pari al 10%. L’aliquota si riduce addirittura al 4% per gli impianti che riguardano la costruzione di nuovi immobili adibiti a prima casa: chi usufruisce di un’IVA così ridotta, però, non può cumulare questa agevolazione con la detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute.
Gli adempimenti per usufruire dell’ecobonus sono stati resi più semplici e consistono nel:
- pagare con bonifico bancario o postale il costo dell’impianto, inserendo i dati fiscali del contribuente e dell’azienda che effettua il lavoro (nello specifico codice fiscale e partita IVA);
- indicare nella dichiarazione dei redditi tutti i dati concernenti l’immobile (dati catastali);
- verificare se, per il lavoro da eseguire, sono necessari permessi o comunicazioni ad ASL o Comune.
L’utilizzo del bonifico rispetto ad altre tipologie di pagamento consente, da un lato, di tracciare le operazioni bancarie, dall’altro di avere prova certa per quanto riguarda i costi sostenuti per il fotovoltaico. Il bonifico bancario o postale deve essere eseguito indicando come causale il riferimento all’art. 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Con la manovra 2019 rimangono fermi gli obblighi che riguardano la trasmissione all’ENEA dei dati sull’installazione degli impianti fotovoltaici e sul risparmio energetico. Accedendo all’apposito sito internet,
http://ristrutturazioni2018.enea.it
è necessario eseguire la registrazione e inserire una serie di dati (anagrafici, catastali) fra cui quelli relativi all’impianto fotovoltaico seguendo le istruzioni dettate dalla stessa ENEA. Le rilevazioni, obbligatorie per chi intende avvalersi delle detrazioni fiscali del 50% sugli impianti fotovoltaici, ha il fine di raccogliere informazioni per monitorare il livello di risparmio energetico ottenuto dopo la riqualificazione energetica degli immobili. La comunicazione dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori per l’installazione degli impianti, pena l’impossibilità di accedere ai benefici fiscali.
Per capire meglio come funziona la detrazione fiscale del 50% per impianti fotovoltaici proviamo a fare qualche esempio.
Esempio 1. Detrazione fiscale per un impianto fotovoltaico da 3 KW installato in una villetta. Il costo per questo tipo di impianto è di circa 6 mila euro, IVA inclusa, e l’aliquota sul valore aggiunto è pari al 10%. Poiché la detrazione fiscale è il 50% delle spese sostenute (entro il limite di 96 mila euro), sarà possibile detrarre complessivamente 3 mila euro. Questa cifra sarà suddivisa in 10 quote uguali, una per ogni anno per massimo 10 anni: il contribuente usufruirà di un’agevolazone fiscale di 300 euro per ciascun anno.
Esempio 2. Detrazione fiscale per un impianto fotovoltaico con accumulo da 9 KW installato in un condominio di 4 appartamenti. Il costo complessivo si aggira a 20 mila euro con IVA del 10%. La detrazione del 50% sarà su 10 mila euro, divisa in 10 quote annuali da 1.000 euro ciascuna. Ciascun condomino partecipa alla spesa in parti uguali e potrà beneficiare di 250 euro di detrazione annua sulla dichiarazione IRPEF.